Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna,  in persona del
 presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Federico Palomba,
 giusta deliberazione della  Giunta  regionale  del  30  luglio  1998,
 rappresentata  e difesa - in virtu' di procura a margine del presente
 atto - dal prof. avv.  Sergio  Panunzio,  presso  il  cui  studio  e'
 elettivamente  domiciliata  in  Roma,  corso Vittorio Emanuele II, n.
 284;
   Contro la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente del Consiglio in carica;
   Per  la dichiarazione d'incostituzionalita' del decreto legislativo
 30 giugno 1998,  n.  244,  recante:  "Trasferimento  alle  regioni  a
 statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia
 di  rifornimento  idrico  delle  isole  minori, a norma dell'art. 55,
 comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
   1.  -  Il  problema del rifornimento idrico delle "isole minori" e'
 sempre stato, in Italia, di competenza dello Stato ed oggetto di  una
 specifica disciplina legislativa. Si tratta infatti di isole prive di
 risorse  idriche  locali  sufficienti  alla  vita  delle  popolazioni
 residenti,  per  cui  il  loro  rifornimento  idrico  costituisce  un
 interesse pubblico davvero fondamentale alla cui cura e' sempre stata
 preposta  l'Amministrazione  statale  -  in  particolare il Ministero
 della difesa - essendo questa l'unica a  potere  disporre  dei  mezzi
 tecnici necessari a farvi fronte: in particolare a potere disporre di
 una flotta di navi cisterna (quelle della Marina militare) da adibire
 a  questo  scopo.    La  disciplina legislativa vigente in materia e'
 tuttora costituita, in primo luogo, dalla legge  9  maggio  1950,  n.
 307,    il   cui   art.   1   stabilisce,   al   primo   comma,   che
 "L'approvvigionamento idrico della  popolazione  delle  isole  minori
 indicate  nell'allegato  A  e'  a carico dello Stato" (l'allegato A -
 sostituito dalla tabella A annessa alla legge 19 maggio 1967, n.  378
 - indica anche diverse isole minori facenti parte della Sardegna: San
 Pietro,  Asinara,  La  Maddalena,  Caprera,  Santo Stefano, Tavolara,
 Molara, Santa Maria, Spargi, Razzala).  Il successivo  secondo  comma
 dell'art.  1, a sua volta, distingue fra la provvista ed il trasporto
 dell'acqua nelle isole, che e'  di  competenza  del  Ministero  della
 difesa;  ed  invece  la gestione del rifornimento, che in origine era
 affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e sanita' pubblica,  poi
 divenuto  il  Ministro della sanita'.   Alla legge n. 307 del 1950 e'
 poi seguita la legge 19 maggio 1967, n. 378, che ne ha integrato  per
 vari  aspetti  la disciplina. In particolare, ferme le competenze del
 Ministero della difesa e di quello della sanita' gia' stabilite dalla
 legge n. 307/1950, l'art. 3, della legge n. 378/1967 ha previsto  che
 "Quando ricorrano particolari necessita', il Ministero della sanita',
 sentito  il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina
 mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti  pubblici
 o privati con l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista
 e  trasporto  dell'acqua".  Con  la stessa legge n. 378/1967 (art. 7)
 venne  inoltre  autorizzata  la  spesa  di  lire  5.500  milioni  per
 l'acquisto  o la ricostruzione di navi cisterna; spesa iscritta nello
 stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa,  stante  la  sua
 esclusiva  competenza  per  cio'  che  concerne  la  provvista  ed il
 trasporto dell'acqua nelle isole minori.   Ancora successivamente  si
 e'  avuta  in materia la legge 21 dicembre 1978, n. 861, che in primo
 luogo (artt. 1 e 2) ha aumentato lo  stanziamento  di  spesa  per  la
 costruzione   di  navi  cisterna,  sempre  iscritta  nello  stato  di
 previsione del Ministero della difesa. La stessa legge n.    861/1978
 ha  poi stabilito (all'art. 3) che "fermi restando le attribuzioni ed
 i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di  competenza  del
 Ministero  della  difesa", la sola "gestione" del rifornimento idrico
 delle isole minori passava - in attuazione del d.P.R. 24 luglio 1977,
 n. 616 - alle regioni ad  autonomia  ordinaria  interessate.  Per  il
 resto  la legge n. 861/1976 ha integrato le competenze in materia del
 Ministero della difesa, cui l'art.  4,  comma  1,  ha  attribuito  il
 compito  di predisporre e coordinare, sentite le regioni interessate,
 "il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico  a
 favore   delle   isole   minori   armonizzando  le  esigenze  con  le
 disponibilita' dei mezzi della marina militare". Inoltre, il  secondo
 comma  dello  stesso  art.  4 ha anche stabilito che quando ricorrono
 "particolari  necessita'"  spetta alle regioni ad autonomia ordinaria
 (cui il precedente art. 3 ha trasferito - come gia' detto - i compiti
 della  sola  gestione  del  rifornimento  idrico),  d'intesa  con   i
 Ministeri  della  difesa  e  della  marina mercantile di stipulare le
 apposite convenzioni con enti pubblici e privati per la provvista  ed
 il  trasporto  dell'acqua  gia'  previste dall'art. 3, della legge n.
 378/1967 (richiamato in precedenza); mentre invece lo stesso  secondo
 comma  dell'art. 4 stabilisce che, se si trata di isole ricadenti nel
 territorio delle  regioni  a  statuto  speciale,  "In  ogni  caso  la
 provvista  di acqua ed il rifornimento idrico ....... sono effettuati
 dalla  Marina  militare".    Dal  sovrapporsi  delle  diverse   norme
 risultanti dalle suddette leggi succedutesi nel tempo, ne risulta una
 complessiva disciplina che pone non pochi problemi di coordinamento e
 di   interpretazione.  Un  dato,  tuttavia,  emerge  con  sufficiente
 chiarezza: il fatto, cioe', che  quella  disciplina  non  attribuisce
 alla  regione  Sardegna  (come neppure alla regione siciliana, che e'
 l'altra regione ad autonomia speciale  nel  cui  territorio  vi  sono
 "isole  minori"  alcuna  competenza  e  responsabilita'  in ordine al
 rifornimento idrico delle sue isole minori. Infatti sia la  provvista
 ed  il  trasporto  dell'acqua  in  tali  isole,  sia  la gestione del
 rifornimento idrico, sono di  competenza  dell'Amministrazione  dello
 Stato,  poiche' non si applica alla regione Sardegna il trasferimento
 della funzione relativa alla (sola) gestione del rifornimento  idrico
 effettuato  dal  gia'  citato art. 3, comma 1, della legge n. 861 del
 1978 nei confronti delle regioni ad autonomia ordinaria in attuazione
 del  d.P.R.  n.  616/1977  (la  estraneita'  della  regione  Sardegna
 rispetto  a  tale  trasferimento  e'  provata dal silenzio serbato al
 riguardo anche dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, contenente le norme
 di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna  in  riferimento
 al  d.P.R.  n.  616/1977).  Del  pari la regione Sardegna e' estranea
 anche ai compiti relativi alle convenzioni  per  l'approvvigionamento
 dell'acqua  nei  casi  di  "particolare necessita'" di cui al secondo
 comma dell'art. 4, della legge n. 861/1978 (ed art. 3 della legge  n.
 378/1967),  poiche'  - come gia' si e' detto in precedenza - l'ultimo
 periodo del suddetto secondo comma stabilisce che, quando  si  tratta
 di  isole  minori  di regioni ad autonomia speciale (cioe' Sardegna e
 Sicilia), anche in questi casi particolari ("In ogni caso....")  alla
 provvista  dell'acqua  deve  provvedere sempre lo Stato attraverso la
 Marina militare.  La ragione di quanto sopra  e'  chiaramente  legata
 alla  particolare  disciplina costituzionale delle funzioni spettanti
 alla regione Sardegna (come pure alla regione siciliana). Le funzioni
 e competenze spettanti alla regione sono quelle, e solo  quelle,  che
 risultano  stabilite  nello statuto speciale (legge cost. 26 febbraio
 1948, n. 3) e dalle relative norme d'attuazione, e fra quelle non  e'
 ricompreso il rifornimento idrico delle isole minori. Leggi ordinarie
 come quelle sopra ricordate - in particolare la legge n. 861 del 1978
 -  non  avrebbero  potuto  trasferire  alla  regione le funzioni ed i
 compiti relativi al rifornimento idrico delle sue isole minori  senza
 lederne le competenze e violare le norme costituzionali dello statuto
 speciale che tassativamente le definiscono.
   2. - Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n.
 171,  e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 244 del 22 luglio
 1998, indicato in epigrafe. Tale decreto  legislativo,  adottato  dal
 Governo  in  base all'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
 n.  449,  dispone  -  all'art.  1 - il "trasferimento" alle regioni a
 statuto speciale, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
 decreto,  de  "Le  funzioni di rifornimento idrico delle isole minori
 ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale,  assegnate
 al  Ministero  della difesa dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978,
 n. 861".  Il successivo art. 2 del decreto legislativo n. 244/1998, a
 sua volta, disciplina le modalita' del "concorso" del Ministero della
 difesa al rifornimento idrico di cui  all'art.  1:  concorso  che  si
 verifica  solo  allorquando  sussistano  "condizioni  di  particolare
 necessita'" (arg. anche ex art. 55, comma 5, lett. a)),  della  legge
 n.  449/1997).    In particolare la lettera a) dell'art. 2 prevede la
 formazione di accordi di programma fra il Ministero della difesa e le
 regioni  interessate  "per  definire  le  condizioni  di  particolare
 necessita'  idrica poste alla base del concorso, nonche' le modalita'
 di espletamento del relativo  servizio  sulla  base  della  capacita'
 operativa  delle  apposite navi cisterna costruite ai sensi dell'art.
 1, della citata legge 21  dicembre  1978,  n.  861,  e  dei  relativi
 stanziamenti  di bilancio".  La disciplina stabilita dai due articoli
 del decreto legislativo n. 244/1998  -  che  come  ora  si  dira'  e'
 incostituzionale  nella  parte  in cui trasferisce anche alla regione
 Sardegna funzioni di rifornimento idrico relative alle isole minori -
 non e' chiara per cio' che concerne  la  stessa  precisa  definizione
 delle  funzioni  trasferite.  Su  cio'  conviene  soffermarci  ancora
 preliminarmente per cercare, per quanto e' possibile,  di  precisarne
 il  significato.   Quali sono, dunque, le funzioni statali trasferite
 alla  regione  Sardegna  dall'art.  1,  del  decreto  legislativo  n.
 244/1998?  Per  cercare  di definirle conviene ricordare che, in base
 alla delega (lettere a e b del quinto comma dell'art. 55, della legge
 n. 449/1997), con il decreto  legislativo  in  questione  il  Governo
 doveva, in primo luogo, trasferire alle regioni ad autonomia speciale
 "le  funzioni  in  materia di rifornimento idrico delle isole minori,
 assegnate dall'art. 4 della  legge  21  dicembre  1978,  n.  861,  al
 Ministero  della  difesa,  fermo  restando  il  concorso del predetto
 Ministero quando ricorrano  particolari  necessita'  nello  specifico
 settore  e fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del
 servizio" (cosi' la lettera a) del comma 5); ed  inoltre  il  Governo
 doveva  disciplinare  il  concorso di cui alla lettera a) "sulla base
 della capacita' operativa delle  unita'  di  rifornimento  idrico  in
 dotazione  al  Ministero  della difesa e dei relativi stanziamenti di
 bilancio" (cosi' la lettera b), del comma 5).
   Cio' premesso, vediamo dunque di chiarire quali siano  le  funzioni
 di rifornimento idrico "assegnate al Ministero della difesa dall'art.
 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861" che il decreto legislativo in
 questione  ha  trasferito alle regioni a statuto speciale.  Come gia'
 detto in precedenza, il  primo  comma  dell'art.  4  della  legge  n.
 861/1978   attribuisce   al  Ministero  della  difesa  il  potere  di
 predisporre e coordinare, sentite le regioni  interessate,  il  piano
 annuale per il rifornimento idrico delle isole minori armonizzando le
 relative  esigenze  con  la  disponibilita'  dei  mezzi  della Marina
 militare.  Ma e' poco verosimile che il  trasferimento  in  questione
 alle  regioni  a  statuto  speciale  riguardi  anche questo potere di
 pianificazione degli interventi. In primo luogo perche' quel piano ha
 un senso in quanto si tratti di un piano nazionale: non si  vede  che
 senso  potrebbe avere un piano del genere ove fosse predisposto dalle
 singole regioni per il rispettivo territorio, ed  oltretutto  non  da
 tutte   le   regioni   "interessate"  (perche'  annoverano  nel  loro
 territorio isole minori), ma soltanto dalla regione Sardegna e  dalla
 regione  siciliana.    In  secondo  luogo l'ipotesi non e' plausibile
 perche' tali regioni non potrebbero certo armonizzare le esigenze del
 loro eventuale piano annuale con le disponibilita'  dei  mezzi  della
 Marina  militare,  che  esse  ovviamente non conoscono.   Passando al
 secondo comma dell'art. 4 questo, nella sua prima parte,  prevede  le
 gia'   ricordate   convenzioni  per  la  provvista  ed  il  trasporto
 dell'acqua in situazioni di particolare necessita',  che  le  regioni
 interessate  possono  stipulare  con  enti pubblici e privati, previa
 intesa delle regioni stesse con i  Ministeri  della  difesa  e  della
 marina mercantile (a tali convenzioni si riferiscono, a loro volta, i
 restanti  terzo  e quarto comma dell'art. 4). Ma che il trasferimento
 delle funzioni del Ministero della difesa  riguardi  quanto  previsto
 dalla  suddetta  disposizione  del  secondo  comma dell'art. 4 sembra
 ancor  meno  plausibile.  In  questo   caso,   infatti,   il   potere
 ministeriale  trasferito  alle regioni a statuto speciale sarebbe, in
 ipotesi, quello di  stabilire  un'intesa  con  la  regione  che  deve
 stiulare  la  convenzione:    cioe'  con la stesa regione che sarebbe
 destinataria del potere trasferito in questione³  L'evidente  circolo
 vizioso  in  cui  si  cade  dimostra  l'impossibilita' della suddetta
 ipotesi interpretativa.    Non  resta,  dunque,  che  considerare  il
 secondo  periodo  del secondo comma dell'art. 4, secondo cui "In ogni
 caso la provvista di acqua ed  il  rifornimento  idrico  delle  isole
 ricadenti  nel  territorio  delle  regioni  a  statuto  speciale sono
 effettuati  dalla  Marina  militare".    In  effetti  e'  ragionevole
 ritenere  che  il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle
 funzioni ex art. 4 riguardi appunto  i  compiti  di  provvista  e  di
 rifornimento  di  acqua  delle  isole  minori ricadenti nei territori
 delle stesse regioni a statuto speciale di  cui  tratta  quest'ultima
 disposizione.    Sorge  pero', anche a questo proposito, un ulteriore
 problema interpretativo.   La prima e,  almeno  apparentemente,  piu'
 logica  interpretazione  della suddetta disposizione sembra essere la
 seguente: poiche' la prima parte del secondo comma dell'art. 4  della
 legge  n.  861/1978,  come  pure  il terzo e quarto comma, riguardano
 tutti la provvista  ed  il  trasporto  dell'acqua  "quando  ricorrono
 particolari  necessita'"  si  puo'  pensare che anche la disposizione
 della seconda parte del secondo comma dell'art. 4 relativa alle isole
 ricadenti nelle regioni a statuto  speciale,  riguardi  anch'essa  il
 rifornimento  di acqua quando ricorrono "particolari necessita'". Per
 tali casi la disposizione stabilisce che  -  diversamente  da  quanto
 accade  nelle  regioni  a  statuto ordinario - il rifornimento idrico
 continua  ad  essere  di  esclusiva  competenza  dell'Amministrazione
 statale  della  difesa  (Marina  militare).  E  pertanto  le funzioni
 trasferite dall'art. 1, del decreto  legislativo  n.  244/1998,  sono
 soltanto quelle relative ai rifornimenti straordinari, quando appunto
 ricorrono  particolari  necessita'  (cioe'  nelle sole ipotesi per le
 quali  l'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  244,  disciplina  il
 "concorso"  del  Ministero  della  difesa); mentre resta di esclusiva
 competenza  del  Ministero  della  difesa  il   rifornimento   idrico
 "ordinario".    Ma  potrebbe essere sostenuta (in ipotesi dallo Stato
 che potrebbe avervi interesse) anche una  diversa  e  piu'  estensiva
 interpretazione  del  secondo  periodo  del secondo comma dell'art. 4
 della legge n.  861/1978, e quindi del trasferimento alle  regioni  a
 statuto  speciale  operato  dal  decreto legislativo n. 244/1998. Una
 interpretazione secondo la quale la disposizione della legge del 1978
 si  riferirebbe  non  solo  al  rifornimento  idrico  nei   casi   di
 "particolari  necessita'"  ma  anche  nelle situazioni per cosi' dire
 "ordinarie": tale - potrebbe  sostenersi  -  essendo  il  significato
 delle parole "in ogni caso" con cui inizia appunto la disposizione in
 questione  (anche  se  contrasta con questa ipotesi interpretativa la
 circostanza che essa si risolverebbe in una inutile  ripetizione,  la
 competenza  del  Ministero  della  difesa per i rifornimenti ordinari
 essendo, in realta', gia' stabilita dal  primo  comma,  dell'art.  3,
 della  stessa  legge n. 861/1978). Ma se cosi' la legge viene intesa,
 e' chiaro che il trasferimento alle regioni a statuto speciale  delle
 funzioni  del  Ministero della difesa operato dall'art. 1 del decreto
 legislativo n. 244 del 1998, riguarderebbe la totalita'  dei  compiti
 di  provvista e rifornimento dell'acqua per le isole minori: non solo
 quando ricorrono "particolari necessita'" (nel qual caso l'art. 2 del
 decreto legislativo n. 244/1998, assicura il concorso  del  Ministero
 della difesa), ma anche nella situazione di normalita' (nel qual caso
 spetterebbe esclusivamente alle regioni a statuto speciale il compito
 e  l'onere  del  rifornimento,  senza concorso da parte del Ministero
 della difesa). Quest'ultima interpretazione, anche se meno solida per
 i motivi gia' detti, potrebbe avere dalla sua la  formulazione  della
 gia' citata disposizione della lettera a) del quinto comma, dell'art.
 55,  della  legge  n.  499/1997.  Infatti,  come  si e' visto, questa
 prevedeva il trasferimento alle  regioni  a  statuto  speciale  delle
 funzioni assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4, della legge
 n.  861/1978,  "fermo  restando  il  concorso  del predetto Ministero
 quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore ...":
 una  formulazione,  questa,  che  sembrerebbe  presupporre   che   la
 disciplina  dell'art.  4, e comunque il trasferimento delle funzioni,
 riguarda tutte le ipotesi di rifornimento  idrico,  anche  quello  in
 situazione  di  "normalita'" allorquando le situazioni di particolare
 necessita' non sussistono.
   3. -  Quale  che  sia  l'interpretazione  piu'  corretta  da  darsi
 all'art.    4  della  legge  n.  861/1978,  e quindi all'ampiezza del
 trasferimento  disposto  dal  decreto  legislativo  n.  244/1978,  la
 disciplina   da   quest'ultimo   stabilita   e'   nel  suo  complesso
 incostituzionale e lesiva delle  competenze  della  regione  autonoma
 della  Sardegna che, pertanto, con il presente atto la impugna, per i
 seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1. - Violazione delle competenze costituzionali di cui  agli  artt.
 da  3  a  6    dello statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26
 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 22  maggio
 1975,  n.  480;  d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). Violazione dell'art.
 56 dello statuto; nonche' violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   Per  evidenti  motivi  di  cautela,  la  regione  ricorrente   deve
 considerare  entrambe  le  ipotesi  interpretative  sopra illustrate,
 formulando per esse separate censure.
   Conviene partire  dall'ultima,  non  solo  perche'  e'  quella  cui
 corrisponde  una  piu'  grave  ed  evidente  lesione delle competenze
 regionali, ma anche perche', forse, e' quella che piu' corrisponde  a
 cio'  che realmente ha inteso fare il Governo con l'impugnato decreto
 legislativo.    Orbene  gli  artt.  1 e 2, del decreto legislativo n.
 244/1998,  trasferendo  alla  regione  ricorrente  la  totalita'  dei
 compiti in materia di approvvigionamento e di rifornimento dell'acqua
 nelle  isole  minori  della Sardegna, attribuisce alla regione stessa
 compiti e responsabilita' del tutto estranei  alla  sfera  delle  sue
 attribuzioni  e  competenze quali sono tassativamente stabilite dagli
 artt. da 3 a 6 dello statuto speciale sardo. Il  decreto  legislativo
 impugnato  comporta  pertanto  un  abusivo ampliamento delle funzioni
 regionali, al di la' della elencazione stabilita dalle suddette norme
 dello statuto speciale. Un ampliamento che, pertanto, avrebbe  potuto
 essere  validamente  stabilito  solo  da una legge costituzionale (od
 almeno da  una  specifica  norma  d'attuazione  emanata  in  base  al
 procedimento  cooperativo  stabilito  dall'art.  56  dello  statuto).
 Sotto un ulteriore profilo si deve lamentare  la  incostituzionalita'
 del decreto legislativo impugnato perche' esso, mentre viola le norme
 costituzionali  che  definiscono  le  competenze  regionali,  cio' fa
 violando al contempo anche i principi della delega, e  quindi  l'art.
 76   della  Costituzione.  Infatti  la  legge  di  delegazione  aveva
 stabilito che il trasferimento in  questione  dovesse  avvenire,  fra
 l'altro, "fermi restando la continuita' ed il livello qualitativo del
 servizio"  (cosi' la lettera a)) del quinto comma dell'art. 55, della
 legge n. 449/1997).  Viceversa il decreto legislativo  impugnato  non
 si e' minimamente curato di garantire la continuita' ed il livello di
 qualita'  del  servizio  -  soprattutto  del servizio di rifornimento
 idrico "ordinario" - fino  ad  oggi  espletato  dal  Ministero  della
 difesa  e  dalla  Marina  militare.  Infatti  l'art.  1,  del decreto
 legislatvo n. 244/1998 stabilisce che il trasferimento delle funzioni
 di rifornimento idrico (anche di quello ordinario, per il  quale  non
 c'e'  il  concorso  del Ministero della difesa) decorre dal giorno di
 entrata in vigore del decreto stesso: cioe' dal giorno 8 agosto 1998,
 in pieno periodo estivo³ Da tale date il rifornimento idrico dovrebbe
 dunque essere assicurato dalla regione Sardegna, che peraltro non  e'
 assolutamente  in grado di assicurarlo: non solo perche', ovviamente,
 occorre del tempo per organizzarlo; ma ancor prima perche' la regione
 Sardegna non dispone (cosi' come non ne dispone nessun'altra regione)
 di navi cisterna, navi di cui il Ministero della  difesa  e'  l'unica
 amministrazione  ad  avere la disponibilita' (ma il cui intervento e'
 previsto, dall'art 2, lettera a), del decreto legislativo  impugnato,
 solo   a   titolo  di  concorso  e  comunque  solo  quando  ricorrano
 "condizioni di particolare necessita'".
   2. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme
 statutarie e d'attuazione gia' citate, ed in particolare di quelle in
 materia di ordinamento degli uffici  regionali  (art.  3,  lett.  a),
 statuto),  nonche'  dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 7 e 8
 statuto, artt. 116 e 119 Cost.).
   2.1. - L'esercizio da parte della regione ricorrente delle funzioni
 ad essa abusivamente trasferiti dal decreto legislativo impugnato  si
 ripercuote  immediatamente,  come  e'  evidente, sulla organizzazione
 degli uffici regionali: la regione dovrebbe  istituire  nuovi  uffici
 cui   affidare   i   compiti   relativi   alla  programmazione,  alla
 organizzazione ed  allo  svolgimento  del  servizio  di  rifornimento
 idrico  delle  sue  isole  minori,  ovvero  dovrebbe  aggiungere tali
 compiti a quelli di competenza degli uffici esistenti:  sia  nell'uno
 che  nell'altro  caso la regione dovrebbe "adeguare" l'organizzazione
 dei propri uffici alle nuove funzioni che le  sono  state  trasferite
 dal  decreto  legislativo  impugnato,  dovrebbe  spostare personale e
 probabilmente assumerne di nuovo per fare fronte ai nuovi compiti. E'
 palese come cio' costituisca una grave ed inammissibile  interferenza
 nelle  competenze  (legislative ed amministrative) di rango esclusivo
 in materia di ordinamento dei propri uffici e del personale, che alla
 regione sono attribuite  dagli  artt.  3,  lettera  a),  e  6,  dello
 statuto.
   2.2.  -  Per  i motivi anzidetti, il suddetto abusivo trasferimento
 alla regione di funzioni ad  essa  costituzionalmente  non  spettanti
 determina  anche  una  lesione  della  sua autonomia finanziaria e di
 bilancio. Il decreto legislativo impugnato aggiunge nuovi  compiti  a
 quelli gia' spettanti alla regione in base alle competenze statutarie
 sue   proprie,   ma   senza   che   vi  sia  (neppure  prevista)  una
 corrispondente  integrazione  delle  entrate  finanziarie  regionali.
 Pertanto  la  regione ricorrente, per fare fronte ai nuovi compiti ed
 ai corrispondenti oneri, dovrebbe ridurre i  finanziamenti  destinati
 all'esercizio delle competenze sue proprie in base allo statuto. E si
 tratta  di  oneri  assai  ingenti,  poiche'  non sono soltanto quelli
 relativi ai problemi di riorganizzazione degli uffici e del personale
 di cui si e'  gia'  detto;  ma  si  tratta  soprattutto  degli  oneri
 relativi  alla  provvista  dell'acqua  ed  al suo trasporto, fra cui,
 particolarmente  rilevanti,  quelli  relativi  alla  acquisizione  ed
 utilizzazione  delle  apposite  navi  cisterna.  Di  qui, appunto, la
 dedotta violazione anche della autonomia finanziaria  e  di  bilancio
 della regione ricorrente.
   2.3. - Il decreto legislativo impugnato ha inteso "trasferire" alla
 regione   ricorrente  le  funzioni  in  questione:  cioe'  ha  inteso
 attribuirne alla regione la titolarita', originariamente dello Stato.
 Ma se anche, in ipotesi subordinata ed  assai  improbabile  (dato  il
 chiaro  tenore  delle disposizioni), il decreto legislativo impugnato
 avesse inteso soltanto delegare alla regione ricorrente  le  funzioni
 in  questione  - ai sensi dell'art. 6 dello statuto - egualmente esso
 sarebbe incostituzionale per il  fatto  che  esso  avrebbe  scaricato
 sulla  regione l'esercizio di tali funzioni senza pero' in alcun modo
 preoccuparsi di fornirle i corrispondenti mezzi finanziari.  Per  cui
 anche   in  tal  caso  vi  sarebbe  quella  lesione  della  autonomia
 finanziaria e di bilancio della regione che gia' si e' denunciata  in
 precedenza.
   3.  -  In  subordine,  violazione  sotto  ulteriore  profilo  delle
 medesime norme  costituzionali,  statutarie  e  d'attuazione  di  cui
 sopra.
   3.1.  - Dobbiamo a questo punto considerare anche l'altra soluzione
 interpretativa che si era ipotizzata: cioe'  quella  secondo  cui  il
 decreto  legislativo  impugnato  abbia inteso trasferite alla regione
 ricorrente le funzioni  di  rifornimento  idrico  nei  soli  casi  di
 particolare  necessita',  restando  invece  tale funzione soltanto al
 Ministero  della  difesa  per  cio'  che  concerne  il   rifornimento
 "ordinario". Ma anche in tal caso la disciplina contenuta negli artt.
 1  e  2 del decreto legislativo n. 244/1998, sarebbe incostituzionale
 per gli stessi motivi di cui sopra, come passiamo - sinteticamente, a
 questo punto - a dedurre qui di seguito.    In  primo  luogo  valgono
 anche in tal caso le censure gia' dedotte in precedenza con il motivo
 n.  1.  Anche  il  servizio di provvista e di rifornimento dell'acqua
 nelle condizioni di particolare necessita' (anzi, a maggiore  ragione
 in  queste ipotesi) e' sempre stato di competenza del Ministero della
 difesa e non appartiene alle competenze che lo statuto  (artt.  3-6),
 tassativamente, ha attribuito alla regione.  Il trasferimento di tale
 funzione  alla  regione  ricorrente  incide, dunque, sulla disciplina
 statutaria e potrebbe essere validamente disposto solo da  una  legge
 costituzionale   (o   tutt'al   piu'  mediante  una  specifica  norma
 d'attuazione emanata in base allo speciale  procedimento  cooperativo
 di cui all'art. 56 dello statuto).
   3.2.  - In secondo valgono anche qui le censure gia' dedotte con il
 precedente motivo n. 2. Anche se limitato al solo rifornimento idrico
 nelle situazioni  di  particolare  necessita',  il  trasferimento  di
 funzioni disposto dalla disciplina legislativa impugnata incide - sia
 pure  in  misura  quantitativamente  minore di quanto non sia in base
 alla interpretazione precedente - sulla organizzazione  degli  uffici
 regionali  e del relativo personale, che dovranno appunto fare fronte
 ai nuovi compiti trasferiti dallo Stato. Da cui la  violazione  delle
 norme  statutarie  che  attribuiscono  alla  regione  una  competenza
 esclusiva in materia di ordinamento  degli  uffici  e  del  personale
 (artt. 3, lett. a), e 6 statuto).
   Analogamente  -  ed  in  misura proporzionale - ne viene lesa anche
 l'autonomia finanziaria e di bilancio della regione  ricorrente,  sia
 in  relazione  ai  costi  di  riorganizzazione  degli  uffici  e  del
 personale; sia, soprattutto in relazione ai costi della  provvista  e
 del  trasporto  dell'acqua  gravanti  sulla  regione  (nonostante  il
 "concorso" del Ministero della difesa) come  e'  del  resto  previsto
 specialmente  dalla  disciplina  contenuta  nell'art. 2, primo comma,
 lettera a), del decreto legislativo n. 244/1988. E cio', come gia' si
 era detto in precedenza, anche nella  assai  dubbia  ipotesi  che  le
 funzioni  in  questione  siano  state  in  realta' solo delegate alla
 regione.